Consiglio di Stato e Cassazione confermano che l’adeguamento prezzi segue parametri di legge, senza discrezionalità delle stazioni appaltanti
A proposito di adeguamento prezzi negli appalti pubblici e applicazione del DL Aiuti, riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Angelo Contessa, presidente di ANCE Brindisi.
di Angelo Contessa
Il DL Aiuti e l’adeguamento prezzi
Spesso mi viene chiesto: cosa fa ANCE per le imprese? Un esempio concreto è la battaglia condotta durante la crisi eccezionale del 2022 sui prezzi dei materiali, che ha portato all’introduzione, con il decreto Aiuti, di un meccanismo di adeguamento prezzi, finalmente chiaro, per consentire ai costruttori di proseguire i lavori e completare le opere.
Lo dichiara Angelo Contessa, presidente di ANCE Brindisi, richiamando la sentenza n. 9568/2025 del Consiglio di Stato, Sezione V, presidente ed estensore Francesco Caringella.
Consiglio di Stato, nessun margine di discrezionalità
Il Consiglio di Stato ha chiarito un principio fondamentale. La norma, afferma la sentenza, prevede che il SAL sia adottato “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati”.
E aggiunge testualmente: “Quello descritto è un meccanismo erosivo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l’adeguamento del prezzo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell’art. 26)”.
Un principio scolpito che non lascia spazi interpretativi: la stazione appaltante non può sostituire ai parametri fissati dalla legge proprie valutazioni discrezionali.

Cassazione, il calcolo è meramente contabile
Principio peraltro confermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 3177/2026, pubblicata il 12 febbraio 2026, presidente Antonio Manna, nel richiamare anch’essa la giurisprudenza amministrativa precisa: “Il calcolo è, inoltre, determinato sulla base di un prezziario regionale. L’applicazione dei prezzi aggiornati discendenti dai prezziari regionali si risolve in un’operazione meramente contabile che rifluisce non in un provvedimento autoritativo di adeguamento prezzi, ma in un SAL. Infatti, il criterio del quantum consegue non ad un atto amministrativo discrezionale, ma al prezziario regionale, che costituisce una ricognizione di tutti i prezzi dei materiali da costruzione di una regione”.
Legge di Bilancio 2026 e prezzari aggiornati
Il Governo, con la Legge di Bilancio 2026, ha voluto dare continuità a questo meccanismo per i contratti interessati, prevedendo l’applicazione dei prezzari aggiornati per le opere eseguite dal 1° gennaio 2026 fino alla conclusione dei lavori.
Eppure – prosegue Angelo Contessa – continuano a giungerci segnalazioni di stazioni appaltanti che interpretano queste disposizioni in maniera discrezionale, o meglio a convenienza, finendo per costringere le imprese a rivolgersi al giudice ordinario per ottenere quanto dovuto.
Ed è proprio il giudice ordinario che Cassazione e Consiglio di Stato indicano come competente, perché qui non c’è discrezionalità amministrativa, ma un diritto dell’impresa fondato su parametri stabiliti dalla legge.
ANCE Brindisi contro la “mala-discrezionalità”
ANCE Brindisi continuerà ad affiancare i costruttori: le norme conquistate a tutela dell’equilibrio dei contratti devono essere applicate senza “discrezionalità”.
Mai come in questo caso la volontà del legislatore trova uniforme interpretazione nella giustizia civile e amministrativa.
Chiude Angelo Contessa: vigileremo ed assisteremo le nostre imprese contro la “mala-discrezionalità” che tanto danno fa alle nostre imprese ed al sistema Paese.




